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A nessuno piace pagare le bollette ma come comprendiamo fin dalla giovanissima età, è opportuno saldare entro la scadenza i fornitori che hanno provveduto a fornirci delle essenziali tipologie di energia e beni. Le più importanti sono quelle relative a energia, acqua e gas, che non a caso rappresentano la maggior parte delle “preoccupazioni” anche da parte del governo, che proprio in questo 2022 è alle prese con l’erogazione di diversi buoni e agevolazione sopratutto per i nuclei familiari meno stabili economicamente: il “ritorno ai consumi” dopo due anni di covid e la guerra in Ucraina sono fattori che hanno influito parecchio sulla situazione energetica. Le bollette per “tradizione” ed abitudine vengono pagate al più presto dalla maggioranza dei cittadini. In alcuni casi tuttavia non incorre questa impellenza, anzi non bisogna proprio provvedere a saldarle.
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Si tratta di casi specifici relativi ai termini di prescrizione. Le bollette infatti, anche se non tutti lo sanno o lo “ricordano”, sono soggette ad un tipo di “scadenza”. La prescrizione per l’appunto definisce il limite temporale che una volta superato, fa decadere i diritti di “richiesta di pagamento” dal fornitore verso il cliente. In sostanza, se una bolletta è caduta in prescrizione, il fornitore non può impugnarla per estorcere un pagamento. Questi termini sono stati ridefiniti e ridotti in tempi recenti.
Per le forniture dell’energia elettrica i nuovi termini di prescrizione sono stati modificati a inizio 2018, quindi:
- Le bollette della luce emesse fino al 2 marzo 2018, la prescrizione resta di 5 anni, per tutte quelle emesse dal 3 marzo 2018, la prescrizione è di 2 anni.
Per le forniture di gas naturale l’anno del “cambio” è stato il 2019:
- le bollette fino al 1° gennaio 2019 hanno una prescrizione di 5 anni, a partire dal giorno successivo il termine è stato ridotto a 2 anni
Discorso similare per l’acqua, che ha visto i propri termini cambiare nel 2020.
- Fino al 1° gennaio 2020 le bollette emesse hanno una prescrizione di 5 anni, mentre quelle emesse dal 2 gennaio 2020 in poi si prescrivono in 2 anni.
A tutte queste forniture i termini di prescrizione si applicano anche per i conguagli.
Nessuna differenza per le bollette del telefono, che mantengono la prescrizione di 5 anni.