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Un fastidio necessario: così possono essere descritte con poche parole le bollette, ossia le fatture legate ad uno specifico consumo di qualche forma di risorsa, come ad esempio quelle energetiche come luce e gas. Proprio queste costituiscono tutt’ora una delle problematiche da affrontare da parte dello stato, in particolar modo in questo particolare contesto storico: con il “ritorno” ai consumi dopo il lungo contesto temporale legato alla pandemia, ed altre forme di crisi legate ad esempio alla guerra in Ucraina, abbiamo percepito fin dalla prima parte del 2022 un netto rincaro generale delle bollette. Ma, nel senso ampio del termine, queste vanno sempre pagate, come immaginiamo?
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Tendenzialmente si, ma esistono alcuni casi specifici in cui le bollette non vanno pagate, semplicemente perchè non più valide. E’ bene rispolverare il concetto di prescrizione. Con questo termine, nel ristretto ambito delle bollette si fa riferimento all’estinzione di un diritto che il titolare non ha esercitato per il tempo determinato dalla legge, sotto forma di scadenza stabilita dallo stato. In sostanza se una bolletta che è stata emessa in un contesto temporale che ha superato questo termine, non è più “impugnabile” legalmente da parte del fornitore. Il concetto si applica sia sulle bollette che sui conguagli.
I termini di prescrizione sono diversi a seconda delle forniture e sono stati modificati alcuni anni fa. Nel dettaglio:
- Per le bollette della luce emesse fino al 2 marzo 2018, la prescrizione è di 5 anni
- Quelle bollette della luce emesse dal 3 marzo 2018 in poi, la prescrizione è di 2 anni.
- Le fatture del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono in 5 anni
- Le fatture del gas emesse dal 2 gennaio 2019 in avanti si prescrivono in 2 anni.
- Le fatture dell’acqua emesse fino al 1° gennaio 2020 si prescrivono in 5 anni
- Le fatture dell’acqua emesse dal 2 gennaio 2020 in poi si prescrivono in 2 anni.