Busta paga, cosa significano queste voci? “Attenzione”

Documento assolutamente fondamentale da ogni punto di vista, la Busta paga acquisisce questo termine dalle forme “arcaiche” di pagamento dei salari. Fino a non troppi decenni fa infatti, in contesti lavorativi piuttosto differenti da quelli odierni, solitamente regolarizzati, la busta era proprio quella fisica, che conteneva per l’appunto l’importo pagato al lavoratore. Oggi la busta paga, nota anche come cedolino è estremamente differente e appare piuttosto complessa da decifrare.

Busta paga, cosa significano queste voci? “Attenzione”

Solitamente la busta paga viene interpretata come la prova ufficiale del salario in arrivo, generalmente basata sulla mensilità. Questa viene erogata dal datore di lavoro e contiene oltre al calcolo dello stipendio varie voci retributive, contributive e fiscali, ma anche informazioni che riguardano il ruolo del dipendente, la posizione e tutta una serie di bonus e agevolazioni varie, a volte difficili da decifrare, oltre ai permessi, ferie e quant’altro.

E’ tendenzialmente divisa in 3 parti: quella in alto, definita Intestazione, evidenzia il contesto temporale (solitamente il mese) preso in esame, contiene i dati anagrafici e contratttuali del dipendente, le informazioni del datore di lavoro e l’importo della paga base. Quella centrale, definita Corpo, è dedicata al calcolo dello stipendio: retribuzione, straordinari, lavoro supplementare, trasferte, ma anche buoni pasto e la presenza eventuale della tredicesima e quattodricesima. L’ultima parte, definita Base, è presente lo stipendio effettivo, le trattenute fiscali e previdenziali, il TFR maturato.

Alcune voci come gli scatti di anzianità, ossia dei bonus economici che “aumentano” con il tempo trascorsso presso l’azienda/dipendente: il valore economico degli scatti di anzianità viene erogato a partire dal mese successivo a quello di maturazione. Il TRF invece, ossia il trattamento di fine rapporto è in sostanza la liquidazione (definita anche buonauscita) che aumenta con il tempo. L’importo del TFR non è mai superiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro, divisa per 13,5.

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