Cartella esattoriale: quando si può impugnare?

La cartella esattoriale, nota anche come cartella di pagamento è solitamente fonte di grande frustrazione e preoccupazione presso gran parte della cittadinanza, visto che questi documenti sono sintomo di mancati pagamenti, debiti e quant’altro, tutte situazioni che possono rendere molto complicato comportarsi in maniera lucida e ragionata. Tuttavia la legge concede a ogni cittadino diverse “armi” per poter contestare una cartella di pagamento, uno su tutti il ricorso. Ma quando è possibile impugnare, ossia contestare, rigettare una cartella esattoriale?

Quando impugnare?

La cartella di pagamento è una sorta di “ultimo avviso” che viene recapitato dopo diversi solleciti presentati dall’ente, con il provvedimento che è risultante attivo solo dopo la scadenza. Una delle motivazioni che portano l’utente a chiedere l’annullamento del debito tramite prescrizione: la prescrizione è uno strumento a tutela dei contribuenti che impone al creditore, un lasso di tempo per pretendere quanto dovutogli. Se l’ente non ha presentato comunicazioni di pignoramento prima della prescrizione (che varia da ente ad ente, come vedremo) il debito è considerabile nullo.

I tempi di prescrizione sono i seguenti:

  • IRPEF: 10 anni;
  • IVA, IRAP, imposta di registro: 10 anni;
  • INPS: 5 anni;
  • Multe stradali: 5 anni;
  • Bollo auto: 3 anni.

Oltre a questo è possibile impugnare una cartella qualora contenga delle informazioni errate o mancanti visto che per essere considerata valida la cartella deve presentare in modo corretto i seguenti parametri:

  • il tipo di imposta non pagata;
  • l’anno cui si riferisce l’omissione di pagamento;
  • l’importo che deve essere pagato comprensivo di interessi, sanzioni e aggio;
  • l’Ente titolare del credito
  • la data di iscrizione a ruolo del tributo
  • il nome del contribuente debitore;
  • le modalità e i termini per fare ricorso contro la cartella stessa.

Come impugnare ?

Esistono tre modi per contestare una cartella esattoriale:

L’istanza di annullamento in autotutela: (quando decide di presentare un modulo di contestazione per via telematica attraverso la PEC)

Tramite richiesta di sospensione dell’esecuzione, (quando possiamo provare di aver già estinto il debito).

tramite l’impugnazione giudiziale: (ossia quando l’utente decide di presentare istanza di impugnazione al Giudice di Pace o alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica)

Lascia un commento