Superbonus, nuova regolamentazione: ecco cosa cambia

Dal 2020, anno che indubbiamente sarà per sempre collegato all’emergenza pandemica, sono state concepite diverse forme di bonus ed agevolazioni che hanno coinvolto praticamente ogni tipologia di cittadino e lavoratore, molte di queste legate proprio al Covid ma anche non strettamente collegate al contagio. Una delle più discusse ma confermate pur con molte modifiche e limitazioni è sicuramente il Superbonus 110 %, ossia una forma di detrazione concepita per favorire interventi di rivalutazione e ristrutturazione di edifici con lo scopo di migliorarne l’efficienza energetica. Di recente

Superbonus, nuova regolamentazione: ecco cosa cambia

Di recente una circolare ha di fatto stabilito nuove condizioni per l’utilizzo del Superbonus, misura già ampiamente utilizzata dalla popolazione italiana, anche se questa forma di detrazione è stata portata ad essere sfruttata in modo non sempre congruo, al punto che è stato necessario un “aggiornamento” con i decreti Aiuti e Aiuti bis, che hanno provato a sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti da bonus che aveva messo in difficoltà sia le banche che lo Stato.

In particolare come affermato dalla circolare esistono nuovi parametri che rendono sensibilmente più difficile, attraverso fattori come gli “indici di diligenza”, che possono portare a nuovi controlli per l’ottenimento del Superbonus oppure la non otteniblità, come l’incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l’ammontare crediti ceduti e il valore dell’unità immobiliare e la mancata effettuazione dei lavori e una spropozione reddituale.

Tenuto in maggior considerazione il fattore legato alla “responsabilità solidale del fornitore” come evidenziato dalla circolare completa, disponibile alla visione QUI.

Sono in particolare citati due casi che rappresentano situazioni già palesate, ossia la colpa ed il dolo.

  • il dolo ricorre “quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”;
  • la colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.

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